(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)
1. La Regione Abruzzo istituisce un Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione Abruzzo (l'Assessore alla sanitā, o un suo delegato, con funzioni di presidente e un funzionario con mansioni di segretario);
b) i responsabili dei centri pubblici di secondo livello previsti dall'art. 9;
c) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli ordini dei medici;
d) un rappresentante designato su base regionale dalla FMSI;
e) un rappresentante designato su base regionale dal CONI;
f) un rappresentante di ogni scuola di specializzazione in medicina dello sport esistente sul territorio designato dal rettore dell'universitā di appartenenza.
2. Il Comitato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni, ha funzioni tecnico-consultive, esprime pareri e svolge compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sulla tutela sanitaria delle attivitā sportive nel territorio regionale, in materia di corretta osservanza delle procedure inerenti le visite ed il rilascio della certificazione di idoneitā alla pratica sportiva agonistica e non agonistica.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta se ne determini la necessitā in relazione ai compiti istituzionali, su convocazione dell'Assessore regionale alla sanitā.
4. La partecipazione al Comitato č a titolo completamente gratuito e non comporta l'erogazione di indennitā o di gettoni di presenza.