Abruzzo - Legge 15/20 - articolo 14: Commissione regionale di appello

  Articolo 14 - Commissione regionale di appello

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)

1. Ai fini della presente legge è costituita una Commissione regionale di appello presso l'Assessorato regionale alla sanità a cui gli interessati potranno ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio di inidoneità, mediante ricorso motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomanda a.r. o tramite Pec (Posta elettronica certificata). La Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

f) un funzionario del competente servizio del Dipartimento con compiti di segretario.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.

3. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture sanitarie pubbliche per la medicina dello sport.

4. La Commissione esamina la documentazione avversa al giudizio di inidoneità sanitaria entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti. Gli interessati possono farsi assistere, a loro spese, da un medico di loro fiducia.

5. La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con raccomandata a.r. o tramite Pec (Posta elettronica certificata), all'interessato, allo specialista che ha certificato la non idoneità ed alla società o organizzazione sportiva o ente in cui il soggetto risulta iscritto.

6. Ai membri della Commissione può essere corrisposta una indennità, a titolo di rimborso spese, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.


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