(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)
l. La Regione Abruzzo istituisce, in collaborazione con il Comitato di controllo per la medicina dello sport, il Registro informatico regionale delle idoneità sportive, ad accesso controllato e sicuro in modalità web, presso il quale devono essere registrate, a cura dei medici prescrittori, le idoneità sportive erogate, verificando previamente i dati dell'utente/paziente, l'esistenza di eventuali idoneità in essere in corso di validità, ed eventuali motivazioni ostative (idoneità in corso presso altro centro, giudizio di non idoneità già emesso, ecc.).
2. Il Registro deve consentire agli ufficiali di gara e agli incaricati di federazioni ed enti di promozione sportiva la visualizzazione dei dati anagrafici degli sportivi con certificazione in corso di validità unitamente alla indicazione della idoneità ad una o più discipline sportive, insieme alla data di scadenza. La non idoneità non è indicativa di una patologia sanitaria e può essere desunta semplicemente dalla mancata visualizzazione nel sistema.
3. Il Registro informatico regionale delle idoneità sportive sostituisce «il libretto sanitario dello sportivo», previsto dalla circolare del Ministero alla sanità del 18 marzo 1996, n. 5004/MSP/CP/643, conforme al modello ministeriale allegato alla circolare SVE/MSP/CP/2459 dell'11 dicembre 1996. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone la data di entrata in vigore del Registro di cui al presente comma; fino a tale data rimane in uso il libretto sanitario dello sportivo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dall'istituzione del Registro di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.