Abruzzo - Legge 15/20 - articolo 12: Libretto sanitario

  Articolo 12 - Libretto sanitario

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)

1. E' istituito il libretto sanitario ad uso medico-sportivo. Il dirigente del competente servizio regionale predispone un modello standard di libretto con pagine numerate progressivamente, valido dieci anni. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la società sportiva. Viene consegnato all'interessato dallo specialista in medicina dello sport e dalle strutture elencate al comma 1 dell'art. 9 e segue l'atleta in tutta la sua attività sportiva. Ogni struttura convenzionata deve avere un registro per il libretto sanitario.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta. Il libretto sanitario sportivo dovrà annotare:

a) le generalità dell'atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società sportiva di appartenenza;

d) la data della visita di idoneità;

e) gli accertamenti eseguiti;

f) l'esito finale della visita;

g) le visite di controllo;

h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica;

i) eventuali annotazioni di interesse medico-sportivo nel rispetto delle norme deontologiche che tutelano la riservatezza.

3. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.


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