Abruzzo - Legge 15/20 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)

l. La Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla medicina dello sport.

2. La tutela sanitaria delle attività sportive è rivolta, oltre che all'attività agonistica professionistica nonchè dilettantistica, anche all'educazione sanitaria e alla protezione di coloro che praticano e intendono praticare attività sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie forme, affinchè tali attività possano essere svolte proficuamente da tutti entro i limiti fisiologici di ciascuno.


premessa // articolo successivo