(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 2, del DPP 30/24 - ndr)
1. Le studentesse e gli studenti che per assolvere la formazione
in
un'altra professione sanitaria usufruiscono di un finanziamento ai
sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge, sono tenuti,
entro cinque anni dall'assolvimento della formazione stessa, a
prestare, per tre anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario
pubblico o convenzionale della Provincia di Bolzano. In caso di
servizio a tempo parziale il servizio da prestare si prolunga
proporzionalmente.
(modificato dall'articolo 2,
comma 3, del DPP 30/24
- ndr)
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti, le beneficiarie
e i
beneficiari devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare
successivamente servizio nel Servizio sanitario provinciale nei
termini indicati al comma 1.
(modificato dall'articolo 2,
comma 4, del DPP 30/24
- ndr)
3. L'obbligo di cui al comma 1 si intenderà comunque assolto
anche
da parte di chi dimostrerà di aver presentato domanda di assunzione
nel Servizio sanitario provinciale e di aver partecipato ai relativi
concorsi, risultando idoneo, entro un termine che permetta
l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, e non sia
stato successivamente invitato ad assumere servizio.
(modificato dall'articolo 2,
comma 5, del DPP 30/24
- ndr)
4. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si impegna a bandire una specifica procedura di concorso entro un anno dalla presentazione della richiesta di assunzione da parte della persona interessata. In caso contrario le beneficiarie e i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di servizio di cui al comma 1, le beneficiarie e i beneficiari dovranno:
a) in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia durante il periodo di formazione, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;
b) in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato, il 23,33 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.
6. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo complessivo versato dalla Provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.
7. L'ufficio provinciale competente accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione di cui al comma 6 e determina, con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione competente, l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 5 e 6. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 2 del DDP n. 22 del 19.06.20 - ndr)