1. Possono usufruire del finanziamento di cui all'art. 2 della
legge le studentesse e gli studenti di medicina che, al momento
dell'inizio della loro formazione, sono in possesso dell'attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello «B2»,
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di
un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue.
(modificato dall'articolo 1 del DPP 39/23,
dall'articolo 1, comma 1, del DPP 30/24, dall'articolo
1 del DPP 16/25
- ndr)
2. Le studentesse e gli studenti di medicina che per la propria
formazione usufruiscono di un finanziamento provinciale ai sensi
dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge, sono tenuti, entro
dieci anni dal conseguimento della successiva formazione medica
specialistica o specifica in medicina generale, a prestare, per
quattro anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico
o convenzionato della Provincia di Bolzano. Questo si applica in ogni
caso, sia che la persona interessata abbia usufruito o meno di
finanziamenti provinciali per la formazione medica specialistica o
per la formazione specifica in medicina generale. In caso di servizio
a tempo parziale, il servizio da prestare si prolunga
proporzionalmente. L'impegno a prestare servizio per quattro anni
vale anche in caso di finanziamento parziale.
(modificato dall'articolo 1, comma 1, del DPP
14/24
- ndr)
3. Ai fini della concessione dei finanziamenti per la formazione
di
base in medicina, le beneficiarie e i beneficiari devono assumere per
iscritto l'obbligo di prestare successivamente servizio nel Servizio
sanitario provinciale nei termini indicati al comma 2.
(modificato dall'articolo 1, comma 2, del DPP 30/24
- ndr)
4. Una volta conclusa la formazione specialistica o specifica in
medicina generale, l'obbligo di cui al comma 2 si intenderą comunque
assolto anche da parte di chi dimostrerą di aver presentato domanda
di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e di aver
partecipato ai relativi concorsi, risultando idoneo, entro un termine
che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata
prevista, oppure da parte di chi č stato inserito, entro lo stesso
termine, nelle graduatorie dei medici convenzionati, e - in entrambi
i casi - non sia stato successivamente invitato ad assumere servizio.
(modificato dall'articolo 1, comma 3, del DPP 30/24
- ndr)
5. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si impegna a bandire una specifica procedura di concorso entro un anno dalla richiesta di assunzione del medico quale dirigente sanitario/sanitaria. In caso contrario le beneficiarie e i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2.
6. In caso di inadempimento dell'obbligo di servizio di cui al
comma 2, le beneficiarie e i beneficiari dovranno:
(modificato dall'articolo 1 del DDP n. 22
del 19.06.20 - ndr)
a) in caso di inadempimento totale, restituire il
70 per cento
dell'importo complessivo versato dalla Provincia per finanziare la
formazione di base in medicina, maggiorato degli interessi legali
dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva
restituzione;
(modificato dall'articolo 1, comma 2, del DPP 14/24
- ndr)
b) in caso di inadempimento parziale, restituire
per ogni anno di
servizio non prestato, il 17,5 per cento dell'importo complessivo
versato dalla Provincia per finanziare la formazione di base in
medicina, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola
erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e
mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio
prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini
dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarą
conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di
servizio non prestato.
(modificato dall'articolo 1, comma 2, del DPP 14/24
- ndr)
7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la
formazione
prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato
superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento
dell'importo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi
legali dalla data della singola erogazione fino alla data
dell'effettiva restituzione.
(modificato dall'articolo 1 del DDP n. 22
del 19.06.20, dall'articolo 1, comma 3, del DPP 14/24
- ndr) - ndr)
8. L'ufficio provinciale competente accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 o l'interruzione della formazione e determina, con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione, l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi del presente articolo. La riduzione dell'importo da restituire č possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.