(Regione Liguria - Legge n. 7, 6 febbraio 2020)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure ad evidenza pubblica che, alla data dell'entrata in vigore della stessa, non siano state ancora aggiudicate.
2. Il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.