(Regione Liguria - Legge n. 7, 6 febbraio 2020)
1. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «ASL».
2. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le aziende ospedaliere», «dalle aziende ospedaliere», «le aziende ospedaliere e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «soccorso sanitario sul territorio» sono inserite le seguenti: «, è competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale».
4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma, individuati nei seguenti:
a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 42-quater della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i mezzi di elisoccorso.».
5. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita, quanto ai mezzi di cui al comma 1, lettera a), con le modalità di cui al Capo V bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».