Liguria - Legge 7/20 - articolo 2: Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati)

  Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati)

(Regione Liguria - Legge n. 7, 6 febbraio 2020)

1. Nel testo della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le denominazioni del titolo della legge, dei titoli e delle rubriche, ovunque ricorrano le seguenti locuzioni: «di infermi ed infortunati», «di infermi e infortunati», «di infermi e di infortunati», «di infermi o infortunati», «degli infermi e degli infortunati» sono sostituite dalle seguenti: «di pazienti».

2. Nel testo della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «USL» o «U.S.L.» o «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «ASL».

3. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana» sono sostituite dalle seguenti: «da Corpi dello Stato, dalle Forze armate e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche e da enti quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi comitati».

4. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Aziende ospedaliere» sono soppresse.

5. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio sanitario regionale sono disciplinati al Capo V bis del Titolo III della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la sede operativa» sono sostituite dalle seguenti: «le sedi operative».

7. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «registro regionale istituito con la legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti: «Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, sino all'attivazione di tale registro, nel Registro regionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni».

8. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione nel registro regionale delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

9. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «degli autoveicoli o dei mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per trasporto mediante sedia a rotelle».

10. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Le variazioni hanno efficacia dalla data della comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa osservanza delle previsioni di cui all'art. 3 o di altre disposizioni di legge.».

11. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle Tabelle «A» e «B» in relazione alle tipologie di ambulanze previste dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987 n. 553 (tipo A e tipo B) e 20 novembre 1997 n. 487 (tipo A1), o, per quanto attiene le ambulanze, conformi alle previsioni di cui alla norma UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze». Per gli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per il trasporto mediante sedia a rotelle, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa si applicano le previsioni minime di personale di cui alla Tabella "B".».

12. Il Titolo II della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

13. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «registro regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti: «Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.».

14. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

15. Le Tabelle «A» e «B» allegate alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle Tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge.


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