(Regione Liguria - Legge n. 7, 6 febbraio 2020)
1. Il Capo V bis del Titolo III della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Capo V Bis - SERVIZI DI AMBULANZA E DI TRASPORTO DEI PAZIENTI
Art. 42-bis (Classificazione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti). - 1. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti sono servizi a contenuto prestazionale misto, i quali possono includere attività di soccorso sanitario, di cure mediche, infermieristiche, di assistenza specializzata e di trasporto.
2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto sanitario terrestre di pazienti sono classificati, tenendo conto del contenuto prevalente delle prestazioni erogate, nonchè delle condizioni del paziente, in:
a) «servizi di soccorso e salvataggio»: servizi di soccorso, di salvataggio, di assistenza a pazienti in situazione di emergenza, erogati nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria della Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e successive modificazioni e integrazioni mediante un veicolo di soccorso, sia esso un'ambulanza o un'automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse le prestazioni di trasferimento urgente di pazienti tra presidi ospedalieri. I servizi di soccorso e salvataggio erogati con ambulanza devono essere svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista;
b) «servizi di trasporto in ambulanza qualificato»: servizi di ambulanza che comportano il trasporto di pazienti, mediante un veicolo di soccorso ovvero un altro veicolo autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le prestazioni di trasferimento di pazienti tra presidi ospedalieri e tra più stabilimenti dello stesso presidio, svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei confronti di un paziente in ordine al quale sussiste un rischio di peggioramento dello stato di salute;
c) «servizi di trasporto di pazienti in ambulanza»: servizi di trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso e salvataggio di cui alla lettera a), nonchè dal servizio di trasporto in ambulanza qualificato di cui alla lettera b).
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa criteri, indirizzi e modalità per l'erogazione e lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.
Art. 42-ter (Affidamento dei servizi). - 1. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e b), sono affidati, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni, ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4-quater, comma 1. Sino all'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito di iscrizione previsto dall'art. 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto con l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, la
Giunta
regionale definisce le procedure e le modalità per l'affidamento in
convenzione dei servizi ai sensi del comma 1.
(modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 5/21 - ndr)
3. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c),
possono
essere eseguiti:
(modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge
regionale 5/21 - ndr)
a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'art. 42-quater, comma 1, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
b) da operatori selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/21 - ndr)
4. Nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni e integrazioni, nel caso in cui sia necessario o
preferibile procedere ad affidamento congiunto dei servizi di cui
all'art. 42-bis, comma 2, lettere a), b) e c), per ragioni di tutela
della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà ed
efficace contribuzione a una finalità sociale, i medesimi sono
affidati con le procedure di cui al comma 1, qualora il valore
stimato dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e b)
ecceda il valore attribuito ai servizi di cui alla lettera c) dello
stesso comma.
(modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge
regionale 5/21 - ndr)
5. E' fatta salva la facoltà, per le ASL, gli istituti e gli enti del Servizio sanitario regionale, di provvedere direttamente all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a), b) e c), con impiego di mezzi e personale propri, ovvero di affidarne l'esecuzione ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42-quater (Caratteristiche dei soggetti esecutori ed esecuzione dei servizi). - 1. Al fine di assicurare standard tecnici e qualitativi uniformi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, a tutela della salute e del benessere dei pazienti assistiti, nonchè del migliore impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti ai quali possono essere affidati servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, specificando la tipologia di servizi all'esecuzione dei quali ciascun soggetto è abilitato. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale fissa le procedure per l'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, ai fini dell'abilitazione all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2:
a) la classificazione delle ambulanze, delle automedicali e degli altri mezzi speciali utilizzabili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza per ciascuna tipologia di mezzo, nonchè le tipologie di mezzo utilizzabili per l'esecuzione di ciascun servizio di cui al all'art. 42-bis, comma 2, tenuto conto delle caratteristiche previste per le ambulanze dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Tipo A e Tipo B) e 20 novembre 1997, n. 487 (Tipo A1), nonchè della norma UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze»;
b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione delle sedi dei soggetti abilitati all'esecuzione di ciascun servizio di cui all'art. 42-bis, comma 2;
c) la determinazione, per ciascun servizio di cui all'art. 42-bis, comma 2, delle competenze minime del personale; della durata minima, delle modalità e dei requisiti di ciascun percorso formativo erogato in ambito regionale; delle modalità di certificazione delle competenze; dei criteri per la certificazione di equipollenza delle competenze acquisite tramite percorsi formativi erogati in altre regioni o nell'ambito di percorsi formativi universitari; nonchè dei requisiti e dei criteri per l'aggiornamento delle competenze e la formazione continua;
d) le modalità e i criteri per la vigilanza in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c), nonchè sull'esecuzione dei servizi, anche tramite istituzione di un organismo regionale di vigilanza, costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi dell'art. 42-ter, comma 5, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, lettera a).
4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente Capo, fatte salve le ASL, le amministrazioni pubbliche e i comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42-quinquies (Conferenze). - 1. Al fine di provvedere al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell'art. 42-ter, è istituita la Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:
a) l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;
b) il direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato;
c) i direttori generali delle ASL, degli istituti ed enti del Servizio sanitario regionale o loro delegati;
d) il responsabile del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 o suo delegato;
e) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta per ciascun semestre.
4. Al fine di provvedere, a livello locale, al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi comunque eseguiti a norma dell'art. 42-ter, è, altresì, istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:
a) il direttore generale della ASL o suo delegato, che la presiede;
b) il responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL;
c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i direttori generali degli istituti ed enti del Servizio sanitario regionale o loro delegati;
d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
6. Le modalità di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza regionale, a maggioranza dei suoi componenti. Le Conferenze si riuniscono almeno una volta per ciascun semestre.
7. La Conferenza regionale è organismo consultivo della Giunta regionale. Essa esprime, su richiesta o d'iniziativa, pareri e raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti di propria competenza.».