Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.
(Omissis).
Art. 1. - Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Istruttoria della richiesta e costituzione della Commissione di valutazione) - 1. La Direzione svolge l'istruttoria delle richieste pervenute verificando la completezza della documentazione presentata, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede a richiedere eventuali integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni. In tal caso, il termine per la comunicazione al soggetto richiedente è sospeso ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le richieste ammesse sono successivamente valutate, per gli aspetti tecnico-sanitari relativi alla gravità clinica e alla priorità di intervento, dalla Commissione di cui all'art. 21, comma 5 della legge regionale n. 31/2015, composta da tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, individuati con decreto del direttore centrale.
3. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste che esauriscono le risorse stanziate, è attribuita priorità alle richieste che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica, qualora il paziente non sia sottoposto al trattamento richiesto.
4. I ricoveri selezionati dalla Commissione sono autorizzati con decreto del direttore centrale sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.
5. L'accoglimento della richiesta o il suo eventuale diniego sono comunicati al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, insieme all'indicazione dell'importo del rimborso assentito per l'intervento previa verifica dei codici di "Diagnosis-Related Group" (DRG), correlati alla richiesta di ricovero e alle eventuali ulteriori prestazioni connesse.
6. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero costo dell'intervento ammesso, il ricovero può essere autorizzato a condizione che il soggetto richiedente, accettando il rimborso nell'importo ridotto, si impegni ad assicurare la copertura delle spese connesse alle prestazioni sanitarie eccedenti l'ammontare del rimborso con risorse esterne al Fondo sanitario regionale».
Art. 2. - Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016
1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «3. Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al ricovero e prima della liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente indicati, il soggetto richiedente può integrare la richiesta con apposita comunicazione alla Direzione. In tal caso, fermi restando i limiti previsti all'art. 10, la Commissione, entro quindici giorni, provvede a una nuova valutazione della richiesta tenendo conto dell'integrazione pervenuta e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 5».
Art. 3. - Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016
1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto dal comma 2, la Commissione valuta l'integrazione richiesta e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione».
2. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «4. Ove, al momento della valutazione dell'integrazione, risultino pendenti altre richieste e le risorse annuali disponibili non consentano di coprire tutti gli interventi, i ricoveri sono autorizzati sulla base delle priorità assegnate dalla Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 3».
Art. 4. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.