Sicilia - Legge 27/19 - articolo 4: Istituzione dei centri per la diagnosi e cura dell'endometriosi, formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari

  Articolo 4 - Istituzione dei centri per la diagnosi e cura dell'endometriosi, formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari

(Regione Sicilia - Legge regionale n. 27, 28 dicembre 2019)

1. Sono individuati a Palermo e Catania i due centri regionali per la diagnosi e trattamento della patologia, presso le UOC di ostetricia e ginecologia delle Aziende ospedaliere ARNAS Civico di Palermo e ARNAS Garibaldi di Catania che ne garantiscono il funzionamento con risorse del proprio bilancio.

2. I centri regionali di riferimento sono affidati a personale medico con un training specifico per la diagnosi e cura dell'endometriosi.

3. Ai centri regionali di riferimento č affidato il coordinamento ed il raccordo con le UO di ginecologia del Servizio sanitario regionale, ai fini previsti dalla presente legge.

4. Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata che garantiscano la loro qualificazione, alcuni dei quali potranno provenire comunque dalla loro unitā operativa di riferimento:

a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi, dell'ecografia ginecologica di I e II livello;

b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;

c) medici radiologi;

d) infermieri professionali con specifica formazione nella comunicazione e counselling;

e) fisiatri;

f) proctologi;

g) medici terapisti del dolore;

h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;

i) psicologi con specializzazione clinica;

l) nutrizionisti;

m) ginecologi esperti in PMA.

5. I centri di riferimento sono organizzati nelle rispettive UOC di ginecologia.

6. La collaborazione dei medici di altre unitā operative della stessa ARNAS e/o di altre aziende ospedaliere garantisce l'efficienza e la continuitā del servizio.

7. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico, del bilancio regionale.


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