1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituita: «Avviso».
2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è così sostituito:
«2. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le modalità previste dall'avviso.»
3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 1° settembre 2017, n. 33, è aggiunto il seguente comma 3:
«3. Qualora nell'elenco provinciale degli idonei di cui all'art. 6 risulti un numero di persone inferiore a dodici, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Salute ha facoltà di indire una procedura di selezione al fine di garantire che la nomina avvenga sulla base di una rosa di idonee e idonei composta da almeno tre persone.»