Trentino-Bolzano - DPP 2/20 - articolo 1: Direttrice sanitaria/direttore sanitario - requisiti specifici

  Articolo 1 - Direttrice sanitaria/direttore sanitario - requisiti specifici

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 2, 8 gennaio 2020)

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28, è così sostituito:

«Art. 3 - Direttrice sanitaria/Direttore sanitario - requisiti specifici

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell'elenco provinciale per la posizione di direttrice sanitaria/ direttore sanitario devono soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 2, i seguenti requisiti specifici:

a) essere medici;

b) per i dipendenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige:

1) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in qualità di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/ direttore di comprensorio sanitario, coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, dirigente medica/medico di presidio ospedaliero, direttrice/direttore di dipartimento sanitario, oppure

2) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria di struttura complessa, con comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse, oppure

3) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici;

c) per le candidate e i candidati esterni all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige:

1) avere svolto almeno cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie o grandi dimensioni, considerando per gli enti del servizio sanitario nazionale e provinciale anche le strutture semplici o

2) avere maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture complesse (posizione di primariato);

d) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».


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