Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
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LEGGE REGIONALE N. 22, 12 DICEMBRE 2019
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 10 del
07.03.20, pag. 1)
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, Supplemento ordinario n. 38 del 18 dicembre 2019)
Titolo I - OGGETTO E FINALITĄ
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Finalitą
Titolo II - LIVELLI DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
Capo I - Sistema salute
Articolo 3 - Il modello assistenziale
Articolo 4 - Integrazione e assistenza sociosanitaria
Articolo 5 - Presa in carico integrata
Articolo 6 - Accesso all'assistenza sociosanitaria
Articolo 7 - Valutazione multidimensionale dei bisogni
Articolo 8 - Progetto personalizzato
Articolo 9 - Budget personale di progetto e budget di salute
Articolo 10 - Partenariato pubblico con enti del Terzo settore
Articolo 11 - Promozione dell'innovazione
Articolo 12 - Aziende pubbliche di servizi alla persona
Articolo 13 - Sistema di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza
sociosanitaria
Articolo 14 - Disposizioni per l'attuazione dell'assistenza sociosanitaria
Capo II - Assistenza distrettuale
Articolo 15 - Funzioni dell'assistenza distrettuale
Articolo 16 - Organizzazione dell'assistenza medica primaria
Articolo 17 - Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale
Articolo 18 - Sedi distrettuali
Articolo 19 - Cure domiciliari
Articolo 20 - Strutture di assistenza intermedia
Articolo 21 - Farmacie convenzionate
Articolo 22 - Governo della presa in carico
Capo III - Prevenzione collettiva e sanitą pubblica
Articolo 23 - Dipartimento di prevenzione
Articolo 24 - Promozione della salute
Articolo 25 - Sanitą e benessere animale
Capo IV - Assistenza ospedaliera
Articolo 26 - Strutture ospedaliere
Articolo 27 - Presidi ospedalieri di base
Articolo 28 - Presidi ospedalieri di I e Il livello
Articolo 29 - Presidi ospedalieri specializzati
Capo V - Reti per l'assistenza
Articolo 30 - Reti per l'assistenza
Articolo 31 - Organizzazione nelle reti per l'assistenza
Articolo 32 - Il sistema di emergenza urgenza territoriale
Articolo 33 - Carenza medica
Articolo 34 - Soggetti erogatori privati accreditati
Capo VI - Reti di collaborazione
Articolo 35 - Ruolo delle universitą e degli enti scientifici
Articolo 36 - Cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria
Articolo 37 - Centro di formazione per l'assistenza sanitaria
Articolo 38 - Valorizzazione del personale
Titolo III - SANITĄ DIGITALE E SVILUPPO TECNOLOGICO
Articolo 39 - Informatizzazione del Servizio sanitario regionale
Articolo 40 - Tecnologie sanitarie
Titolo IV - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
SOCIOSANITARIA
Capo I - Processo di pianificazione e programmazione
Articolo 41 - Pianificazione regionale
Articolo 42 - Soggetti della pianificazione
Articolo 43 - Strumenti della pianificazione dell'organo di governo
Articolo 44 - Programmazione
Articolo 45 - Soggetti della programmazione
Articolo 46 - Partecipazione degli enti locali all'attivitą di pianificazione e
programmazione
Articolo 47 - Strumenti della programmazione
Articolo 48 - Piano regionale sanitario e sociosanitario
Articolo 49 - Piani regionali settoriali e progetti obiettivo
Articolo 50 - Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale
Articolo 51 - Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale
Articolo 52 - Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione
Articolo 53 - Funzioni di Governance
Articolo 54 - Atto aziendale
Articolo 55 - Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale
Capo II - Modifiche al capo IV della legge regionale n. 26/2015
Articolo 56 - Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 26/2015
Articolo 57 - Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015
Articolo 58 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 26/2015
Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 6/2006
Articolo 59 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006
Articolo 60 - Inserimento dell'articolo 23-bis nella legge regionale n. 6/2006
Articolo 61 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006
Articolo 62 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006
Titolo V - STRUTTURE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI
Articolo 63 - Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie
Articolo 64 - Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie
Articolo 65 - Accordi contrattuali
Articolo 66 - Controlli sulle prestazioni erogate
Articolo 67 - Sanzioni amministrative
Titolo VI - FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
Articolo 68 - Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale
Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 69 - Norma finanziaria
Articolo 70 - Clausola valutativa
Articolo 71 - Abrogazioni
Articolo 72 - Disposizioni transitorie
Articolo 73 - Norma di rinvio
Articolo 74 - Entrata in vigore