(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 06.02.20 - ndr)
(Regione Sicilia - Legge n. 21, 28 novembre 2019)
1. Al fine di una compiuta attuazione dell'art. 2, le procedure concorsuali per le figure professionali degli infermieri devono prevedere una quota di infermieri pediatrici proporzionale al rapporto tra i ricoveri di soggetti in etą pediatrica e i ricoveri complessivi, calcolato sulla media dei due anni precedenti al bando.
2. Ai medesimi obiettivi si uniformano i requisiti per l'accreditamento delle strutture convenzionate autorizzate con punti di erogazione pediatrici.