LEGGE REGIONALE N. 22, 6 NOVEMBRE 2019
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 4 del
25.01.19, pag. 28)
Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 356 del 6 novembre 2019)
Capo I - Principi
Articolo 1 - Principi generali
Capo II - Disposizioni comuni in materia di autorizzazione e di
accreditamento
Articolo 2 - Integrazione tra autorizzazione ed
accreditamento
Articolo 3 - Coordinatore regionale per l'autorizzazione
e l'accreditamento
Articolo 4 - Anagrafe regionale delle strutture sanitarie
Capo III - Autorizzazione delle attivitą sanitarie
Articolo 5 - Disposizioni comuni all'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio
Articolo 6 - Autorizzazione alla realizzazione e
all'installazione
Articolo 7 - Autorizzazione all'esercizio
Articolo 8 - Procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio e verifiche successive
Articolo 9 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio
Articolo 10 - Comunicazione di svolgimento di attivitą
sanitaria
Articolo 11 - Procedura per la presentazione di
comunicazione di svolgimento di attivitą sanitaria
Capo IV - Accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 12 - Finalitą e oggetto dell'accreditamento
Articolo 13 - Organismo tecnicamente accreditante
Articolo 14 - Elenco dei valutatori
Articolo 15 - Procedura per la concessione
dell'accreditamento
Articolo 16 - Attivitą di monitoraggio delle strutture
accreditate
Articolo 17 - Sospensione e revoca
Articolo 18 - Procedura per la concessione del rinnovo
dell'accreditamento
Articolo 19 - Requisiti per l'accreditamento
Capo V - Programmazione regionale ed accordi contrattuali
Articolo 20 - Programmazione regionale
Articolo 21 - Selezione delle strutture accreditate e
accordi contrattuali
Capo VI - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Articolo 22 - Modifiche all'art. 38 della legge
regionale n. 2 del 2003
Capo VII - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 23 - Norme di prima applicazione e transitorie
Articolo 24 - Monitoraggio
Articolo 25 - Abrogazione di disposizioni regionali