1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il medico può presentare, contestualmente alla comunicazione del conferimento della specializzazione prevista dal comma 2, richiesta di partecipare a percorsi di formazione di rilievo ed inerenti l'ambito specialistico frequentato per un periodo massimo di dodici mesi dalla predetta comunicazione. In tali casi l'azienda provinciale per i servizi sanitari può disporne l'autorizzazione, con possibilità di informare il medico dell'interesse alla collaborazione previsto dal comma 2 entro il periodo autorizzato per la partecipazione alla formazione.».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.