Trentino-Trento - Legge provinciale 3/19 - articolo 1: Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

  Articolo 1 - Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Legge provinciale n. 3, 25 giugno 2019)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il medico può presentare, contestualmente alla comunicazione del conferimento della specializzazione prevista dal comma 2, richiesta di partecipare a percorsi di formazione di rilievo ed inerenti l'ambito specialistico frequentato per un periodo massimo di dodici mesi dalla predetta comunicazione. In tali casi l'azienda provinciale per i servizi sanitari può disporne l'autorizzazione, con possibilità di informare il medico dell'interesse alla collaborazione previsto dal comma 2 entro il periodo autorizzato per la partecipazione alla formazione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


premessa