Friuli - Decreto Presidente Regione 96/19 - allegato

  Allegato

(Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 96, 13 giugno 2019)

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)

(Omissis).

 

CAPO I - Oggetto

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) delineando il sistema per la formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM), della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel cui ambito sono determinati i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider rivolta all'organizzazione di eventi formativi ECM e di eventi di formazione continua (residenziali, di formazione sul campo e di formazione a distanza).

2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa nazionale di settore, delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e degli accordi in materia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ottica di garantire qualità, trasparenza, flessibilità, efficacia ed affidabilità dell'offerta formativa.

 

CAPO II - Sistema regionale della formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM)

Art. 2. Principi generali

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di miglioramento della qualità dei servizi sanitari, promuove, gestisce e sviluppa un sistema regionale di formazione continua teso all'eccellenza per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, accessibile da parte del personale libero - professionale, con le finalità di:

a) migliorare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) valorizzare i servizi di formazione attribuendo a tali strutture un ruolo strategico nello sviluppo del Servizio sanitario regionale;

d) qualificare la formazione sanitaria garantendo l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina, a livello regionale, mediante l'accreditamento dei provider.

Art. 3. Governance regionale

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove, per quanto di competenza, il programma regionale di formazione continua ed attua il sistema regionale ECM nell'ambito delle indicazioni fornite a livello nazionale dagli accordi di settore e dagli organismi nazionali istituiti.

2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce eventuali criteri integrativi ed assicura la coerenza del sistema regionale ECM con quanto previsto a livello nazionale.

Art. 4. Organi e strutture

1. La governance del sistema formativo regionale è garantita dai seguenti organi e strutture:

a) Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM;

b) Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM;

c) Comitato di garanzia;

d) Osservatorio per la qualità;

e) Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di seguito Direzione centrale;

f) Servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 5. Consulta regionale per la formazione continua e l'educazione continua in medicina

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) la Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è istituita con decreto del Direttore centrale salute ed è organo regionale strategico di consultazione al quale è demandato il compito di formulare proposte sui temi della formazione continua e dell'ECM per i rappresentanti delle professioni, delle strutture sanitarie e delle università operanti nel territorio regionale.

2. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM formula proposte in tema di:

a) bisogni formativi delle diverse professioni e programmazione della formazione continua a livello regionale, anche con riferimento ai dati provenienti dall'implementazione dei dossier formativi individuali e di gruppo;

b) sistema regionale ECM;

c) qualità degli eventi, valutazione delle ricadute delle attività formative sul miglioramento delle competenze dei professionisti del Servizio sanitario regionale e dei professionisti sanitari in genere.

3. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è composta da:

a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante della Direzione centrale;

c) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;

d) quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti del Servizio sanitario regionale tenendo conto delle varie specificità (ospedali, territorio, IRCCS);

e) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale per il tramite della Conferenza di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento;

f) un rappresentante delle Strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale, designato congiuntamente dalle Strutture interessate;

g) un rappresentante, afferente ai Dipartimenti di scienze mediche, per ciascuna delle Università presenti in Regione;

h) un rappresentante dei Dipartimenti di scienze chimiche e farmaceutiche delle Università presenti in Regione;

i) un rappresentante, designato congiuntamente a livello regionale, dai rispettivi ordini e albi professionali, per ciascuna delle seguenti aree/figure professionali:

1) medici chirurghi;

2) odontoiatri;

3) veterinari;

4) biologi;

5) farmacisti;

6) psicologi;

7) chimici;

8) fisici;

9) professione sanitaria infermieristica (infermiere, infermiere pediatrico);

10) professione sanitaria ostetrica;

11) area tecnico diagnostica (audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia);

12) area tecnico assistenziale (dietista, igienista dentale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, audioprotesista, tecnico ortopedico);

13) area riabilitativa (fisioterapista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, podologo, ortottista/assistente di oftalmologia, educatore professionale);

14) area della prevenzione (assistente sanitario, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro);

15) assistenti sociali;

16) dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa;

j) un rappresentante designato dal Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (Ceformed).

4. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale.

5. In caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale da parte degli enti interessati, provvede d'ufficio la Direzione centrale. Sono componenti di diritto della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, senza diritto di voto, i membri della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

6. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi

7. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

8. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Nel caso di decisioni relative al sistema ECM hanno diritto di voto unicamente i componenti che rappresentano od esercitano le professioni tenute all'obbligo ECM. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 6. Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM)

1. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM costituisce l'organo di supporto tecnico scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per l'ECM.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n 23/2013, la Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è istituita, con decreto del Direttore centrale. La Commissione:

a) promuove e svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale ed in accordo con l'Osservatorio nazionale, le attività finalizzate alla valutazione della qualità della formazione erogata;

b) formula proposte per il governo, il miglioramento e lo sviluppo del sistema di formazione continua ed ECM regionale e per la revisione del relativo sistema normativo;

c) formula proposte sui requisiti di accreditamento ed esprime pareri vincolanti sulle richieste di accreditamento dei provider;

d) formula proposte per il monitoraggio e la gestione delle attività sponsorizzate;

e) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo;

f) sviluppa le proposte avanzate dalla Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM rispetto alle funzioni assegnate;

g) valuta la coerenza dei programmi di formazione rispetto alla mission ed agli obiettivi del Servizio sanitario regionale.

3. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è composta come segue:

a) il Direttore della Direzione centrale (o suo delegato) con funzioni di Presidente;

b) un funzionario della Direzione centrale;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Udine e Trieste;

d) due rappresentanti dei servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dalla Direzione centrale;

e) cinque componenti individuati dalla Direzione centrale nell'ambito di un elenco fornito dagli ordini e albi professionali della Regione, nel quale sono inseriti candidati in possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della formazione garantendo adeguata presenza delle professioni maggiormente rappresentative di cui all'art. 5, comma 3, sub i) punti compresi tra 1) e 10);

f) un rappresentante per le professioni sanitarie di cui all'art. 5, comma 3, sub i) punti compresi tra 11) e 14);

g) un esperto di formazione e sistemi organizzativi individuato dalla Direzione centrale.

4. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale.

5. In caso di mancata designazione entro il termine di dieci giorni dalla richiesta della Direzione centrale da parte degli enti interessati, provvede d'ufficio la Direzione centrale.

6. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.

7. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi

8. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

9. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 7. Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia ha la funzione di assicurare la trasparenza e l'indipendenza della formazione continua e dell'ECM rispetto ai contributi offerti dagli sponsor.

2. Il Comitato di garanzia svolge le funzioni previste dal presente regolamento ed esprime pareri sulle questioni proposte dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013, il Comitato di garanzia è istituito, con decreto del Direttore centrale, sentita la Commissione regionale di cui al comma 2. E' composto da massimo di sei componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra gli esperti nella materia. La Direzione centrale garantisce le attività di segreteria e supporto.

4. Il Presidente ha facoltà di coinvolgere, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle varie discipline o settori che possono partecipare alle riunioni ed attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto.

5. Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di tre mesi.

6. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

7. Il Comitato di garanzia si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 8. Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013, l'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è istituito, con decreto del Direttore centrale salute e si configura quale supporto strumentale della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM al fine di promuovere e realizzare programmi di qualità della formazione continua ed ECM erogata dai provider della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da esperti in materia, in numero non superiore a sei, individuati dalla Commissione regionale per la formazione continua e I'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione centrale.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua svolge tutte le funzioni inerenti la promozione del miglioramento della qualità della formazione continua ed ECM.

4. L'Osservatorio decade in occasione della cessazione della Commissione di cui al comma 1. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

5. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua si dota di un proprio regolamento di funzionamento La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

Art. 9. Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

1. La funzione di governo e sviluppo del sistema regionale di formazione continua ed ECM è assicurata dalla Direzione centrale avvalendosi del contributo della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, del Comitato di garanzia, dell'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua, della conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale e della Conferenza dei provider ECM FVG di cui all'art. 10. Tali funzioni si concretano:

a) nella proposta di politiche formative per il Servizio sanitario regionale;

b) nella predisposizione, coordinamento e verifica dei programmi regionali di formazione e dei programmi per la valutazione della qualità e delle ricadute della formazione;

c) nel supporto e coordinamento, a livello strategico, dei servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) nell'aggiornamento ed adeguamento dei requisiti essenziali per l'accreditamento dei provider e nella formulazione di proposte;

e) nella gestione dei processi di accreditamento dei provider mediante il controllo e la verifica del possesso e del relativo mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti sia in regime provvisorio sia standard attraverso un proprio sistema di valutatori e di visite programmate o senza preavviso alle strutture, compresa la verifica del rispetto, da parte dei provider accreditati, dei requisiti formali previsti per gli eventi realizzati;

f) nel monitoraggio delle attività e nella gestione dei flussi informativi relativi alla formazione continua erogata a livello regionale;

g) nell'adozione di tutti gli atti necessari al funzionamento del sistema.

Art. 10. Servizi di formazione degli enti del servizio sanitario regionale e provider accreditati in Friuli-Venezia Giulia

1. Presso la Direzione centrale è attivata la Conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale con funzioni di coordinamento strategico delle attività del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di scambio di buone prassi.

2. La Conferenza di cui al comma i è coordinata da un funzionario competente in materia della Direzione centrale. Il coordinatore ha facoltà di estendere la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in discussione.

3. Partecipano al Sistema regionale di formazione continua i servizi di formazione di altri enti pubblici e privati che hanno la qualifica di provider ECM FVG o che, a diverso titolo, contribuiscono ai programmi di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. I provider ECM FVG di cui al comma 3 sono riuniti nella conferenza dei provider ECM FVG che ha funzioni di consulenza e di scambio di buone prassi in tema di formazione continua ed ECM per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

CAPO III - Accreditamento dei provider

Art. 11. Finalità del sistema ed accreditamento nella qualità di provider

1. Il sistema di formazione continua ed ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è finalizzato a garantire la qualità scientifica e l'integrità etica ed a certificare l'offerta formativa in sanità prodotta da provider accreditati dal sistema regionale.

2. L'accreditamento nella qualità di «Provider ECM - FVG» è attribuito dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale ente accreditante, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento secondo le modalità indicate nell'art. 15.

3. L'accreditamento nella qualità di provider ECM - FVG non è compatibile con quello di provider nazionale ECM e con quello di provider accreditato presso altre regioni italiane ed abilita gli enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di iniziative transfrontaliere come disciplinate dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al rilascio dei crediti previsti ai rispettivi partecipanti.

4. Ai provider ECM - FVG afferiscono anche le funzioni relative alle attività di formazione continua rivolte ai professionisti ed al personale del Servizio sanitario regionale o di interesse del settore socio-sanitario.

Art. 12. Tipologia di provider

1. Possono acquisire la qualifica di provider del Sistema ECM-FVG:

a) tutti i soggetti pubblici che operano nel campo della sanità quali enti del Servizio sanitario regionale, Università, Istituto zooprofilattico delle Venezie, Agenzia regionale protezione dell'ambiente;

b) gli ordini e gli albi professionali che rappresentano le professioni ECM;

c) le Strutture sanitarie private accreditate;

d) altri enti/aziende, pubblici e privati.

2. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di provider, i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'art. 14, comma 4, devono inviare formale istanza alla Direzione centrale. Gli enti del Servizio sanitario regionale si accreditano obbligatoriamente con il sistema regionale che, in relazione alla natura giuridica ed alla mission pubblica degli stessi, può prevedere requisiti specifici.

3. La richiesta di accreditamento può essere limitata ad una o più tipologie formative quali formazione residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD) e formazione blended e/o ad una o a tutte le professioni tenute all'obbligo ECM.

Art. 13. Funzioni e responsabilità

1. Le funzioni e le responsabilità dei provider sono:

a) raccogliere il fabbisogno formativo, programmare, progettare, realizzare e valutare le attività formative;

b) attribuire, secondo i criteri vigenti, i crediti formativi ECM e garantire i relativi adempimenti;

c) garantire la qualità scientifica e l'integrità etica degli eventi proposti;

d) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto alle esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni;

e) assicurare la coerenza dei singoli eventi con quanto previsto dai piani formativi aziendali;

f) garantire il rispetto di tutte le norme di sistema e le procedure amministrativo-contabili connesse alle attività formative.

Art. 14. Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento

1. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di un legale rappresentante e di una sede legale od operativa sul territorio regionale;

b) insussistenza di conflitti di interesse per il legale rappresentante del provider, per i suoi delegati, per i componenti degli organi collegiali per il personale afferente al servizio di formazione con responsabilità nella progettazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi, nonchè per i loro parenti ed affini fino al secondo grado;

c) requisiti minimi strutturali, organizzativi, di qualità e di competenza previsti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia come specificati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui al comma 4.

2. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM devono avvalersi di un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione dell'ente interessato. I componenti di un comitato scientifico non possono far parte del comitato scientifico di altri provider regionali.

3. Il comitato scientifico di cui al comma 2, ha le seguenti funzioni:

a) promuovere la qualità scientifica della formazione erogata e, nel caso delle aziende ospedaliero-universitarie, la collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera;

b) validare il piano formativo.

4. I requisiti di cui al comma 1 sono previsti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider.

Art. 15. Ente accreditante e procedure di accreditamento

1. Il direttore del competente Servizio della Direzione centrale verificato il possesso dei requisiti documentali richiesti e previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con decreto:

a) accoglie la richiesta, e concede l'accreditamento provvisorio per la durata di due anni;

b) rigetta la richiesta, nel caso di mancanza dei requisiti previsti.

2. A partire dai sei mesi e non oltre i tre mesi antecedenti la scadenza dell'accreditamento il provider può fare richiesta di accreditamento standard o di rinnovo dell'accreditamento.

Art. 16. Elenco dei provider e durata dell'accreditamento

1. L'autorizzazione dell'accreditamento, anche provvisorio, comporta l'iscrizione del provider nell'elenco regionale provider.

2. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti, la cui verifica è di competenza del competente Servizio della Direzione centrale.

3. L'accreditamento, sia standard che provvisorio, può essere prorogato d'ufficio, fino ad un massimo di novanta giorni per esigenze istruttorie, con decreto del Direttore del competente Servizio della Direzione centrale.

Art. 17. Quota annuale

1. I soggetti pubblici o privati accreditati in qualità di provider sono tenuti a partecipare al finanziamento del sistema attraverso il pagamento di una quota fissa annuale ed una quota variabile, secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'art. 14, comma 4.

2. La quota annuale e le altre eventuali modalità di contribuzione sono funzionali alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per le attività di competenza.

3. La quota fissa è stabilita secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'art. 14, comma 4 e va versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La quota variabile è versata dal provider entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento al numero di eventi validati nell'anno precedente.

5. I provider di nuova istituzione versano la relativa quota entro novanta giorni dal provvedimento di autorizzazione, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia intervenuto anteriormente al 1° novembre.

6. Sono esonerati dal versamento delle quote previste gli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 18. Attività di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni

1. La Direzione centrale effettua l'attività di controllo e vigilanza sui provider sia mediante i dati di sistema sia mediante visite in loco secondo le modalità ed i tempi descritti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'art. 14, comma 4.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti, la Direzione centrale di cui al comma 1, provvede ai sensi di quanto disposto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute».

 

CAPO IV - Accreditamento degli eventi

Art. 19. Eventi accreditati

1. L'accreditamento di eventi formativi del sistema regionale ECM nel Friuli-Venezia Giulia può essere effettuato unicamente dai provider accreditati dalla Direzione centrale.

2. I crediti rilasciati dai provider accreditati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» hanno valore su tutto il territorio nazionale.

3. L'accreditamento degli eventi avviene obbligatoriamente attraverso il sistema informatico dedicato messo a disposizione dei provider ECM - FVG accreditati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

Art. 20. Crediti formativi

1. I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari.

2. I crediti ECM sono assegnati dal provider ad ogni evento formativo secondo criteri stabiliti dal Manuale per l'accreditamento degli eventi, approvato con decreto del Direttore centrale, sulla base della durata, del numero dei partecipanti e di altre caratteristiche dell'evento oggettivamente definite.

Art. 21. Obblighi connessi agli eventi

1. Il provider ECM-FVG è tenuto a:

a) raccogliere il fabbisogno formativo di competenza, progettare gli eventi formativi e validarli nei tempi previsti;

b) attribuire i crediti formativi all'evento;

c) garantire la realizzazione dei corsi nel rispetto delle indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza;

d) verificare il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti;

e) raccogliere le valutazioni di gradimento da parte dei partecipanti;

f) verificare i criteri per il superamento del corso (livello di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire i crediti ai partecipanti;

g) attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed inviare il report ECM, nelle modalità tempo per tempo vigenti, al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie;

h) conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le indicazioni vigenti.

2. Gli obblighi di cui al comma i sono specificati nel Manuale per l'accreditamento dei provider di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 22. Tipologie formative accreditabili e disciplina della sponsorizzazione

1. Le tipologie di formazione accreditabili sono:

a) formazione residenziale (RES);

b) formazione sul campo (FSC);

c) formazione a distanza (FAD);

d) blended.

2. La sponsorizzazione degli eventi formativi, il reclutamento dei partecipanti, il partenariato, il conflitto di interessi e la pubblicità all'interno degli eventi sono disciplinati dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» e dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

 

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 23. Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi ECM, le relative discipline professionali, le esenzioni rispetto all'obbligo ECM e le relative sanzioni, i limiti e le restrizioni riguardanti le tipologie di crediti da acquisire nel periodo e tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali di settore e le disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 24. Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 249 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - legge finanziaria 2015).

Art. 25. Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

Visto, Il Presidente: Fedriga