Valle d'Aosta - Legge 12/19 - articolo 13: Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

  Articolo 13 - Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 12, 24 dicembre 2018)

1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «della Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «dalla Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

3. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e l'accreditamento di cui al comma 3 sono assentiti, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono anche stabiliti gli ulteriori adempimenti procedimentali, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa, per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA) è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA).».

4. Per l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante, l'ARPA può avvalersi di personale dipendente dell'Azienda USL, della Regione o di altro ente del comparto unico regionale in possesso dei necessari requisiti professionali, mediante distacco del medesimo. L'ARPA è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e organismi di diritto pubblico e privato, di comprovata indipendenza, ritenuti idonei a supportare l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante. La Regione provvede al finanziamento dell'attività mediante il trasferimento ordinario di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui all'art. 38, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5/2000, come modificati dai commi 1, 2 e 3, avviati con la presentazione delle relative domande a far data dal 1° gennaio 2019.


articolo 12 // articolo 14