Valle d'Aosta - Legge 12/19 - articolo 12: Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

  Articolo 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 12, 24 dicembre 2018)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2019/2021, in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in, euro 257.787.000 per l'anno 2021 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria corrente per il finanziamento degli oneri contrattuali per il personale dipendente dell'Azienda USL e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario regionale;

c) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

d) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonchè di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è determinato in euro 253.843.348 per l'anno 2019, in euro 254.345.500 per l'anno 2020 e in euro 254.345.500 per l'anno 2021, di cui euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2019/2021, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria e di cui euro 3.415.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in curo 1.019.500, per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera d), è determinato in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in euro 600.000 per l'anno 2021 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.).

5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021.

6. I trasferimenti correnti all'Azienda USL per il rimborso forfetario all'ARPA delle prestazioni di controllo in materia di igiene sanità pubblica e veterinaria di cui agli articoli 3 e 14, comma 4, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), sono determinati in euro 650.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

8. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

10. Le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 900.000.

11. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

12. Per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi l, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma l, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le risorse di cui al comma 10 possono essere incrementate, limitatamente alla dirigenza medica, fino ad un massimo di euro 500.000, nei casi di accertata carenza nei settori dell'emergenza-urgenza e in quelli nei quali si renda necessario garantire il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

13. A decorrere dall'anno 2019, le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale del comparto dell'Azienda USL, ammontanti a euro 900.000 annui, sono stabilmente consolidate a finanziare il Fondo premialità e fasce di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità vigente e sono corrisposte secondo le modalità previste dal medesimo fondo.

14. I costi dell'indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Nonne per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), corrisposta al personale dipendente dell'Azienda USL e dell'ARPA sono posti a carico del bilancio dei predetti enti, mediante utilizzo delle risorse annualmente trasferite dalla Regione, rispettivamente, nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), e all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994. Le predette risorse non confluiscono, pertanto, nei fondi previsti per le medesime finalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

15. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 e in euro 5.850.000 per l'anno 2021 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari.). I predetti stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa vigente.

16. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015 è abrogato.


premessa // articolo 13