(Regione Toscana - Legge n, 29, 4 giugno 2019)
1. Dopo l'art. 71-vicies quater della legge regionale n. 40/2005 č inserito il seguente:
«Art. 71-vicies quinquies (Indirizzi). - 1. La giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unitą sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005), la giunta regionale procede alla revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.».
La presente legge č pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.