(Regione Toscana - Legge n, 29, 4 giugno 2019)
1. Dopo l'art. 71-vicies ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:
«Art. 71-vicies quater (Forme della partecipazione). - 1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.
2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 71-vicies quinques in conformità alle previsioni dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1192, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.».