Toscana - Legge 29/19 - articolo 4: Obiettivi. Inserimento dell'art. 71-vicies ter nella legge regionale n. 40/2005

  Articolo 4 - Obiettivi. Inserimento dell'art. 71-vicies ter nella legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n, 29, 4 giugno 2019)

1. Dopo l'art. 71-vicies bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies ter (Obiettivi). - 1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi: a) l'equità nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali; b) l'organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale; c) l'integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute; d) la valorizzazione dell'attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l'integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa; e) la partecipazione attiva degli operatori dell'assistenza sociale, dell'educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.».


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