(Regione Toscana - Legge n, 29, 4 giugno 2019)
1. Nel capo III-ter del titolo V dopo l'art. 71-vicies della legge regionale n. 40/2005, č inserito il seguente:
«Art. 71-vicies semel (Casa della salute: definizione). - 1. La casa della salute č una struttura polivalente che opera nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.
2. Le attivitą della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l'analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.».