Toscana - Legge 29/19 - articolo 2: Casa della salute: definizione. Inserimento dell'art. 71-vicies semel nella legge regionale n. 40/2005

  Articolo 2 - Casa della salute: definizione. Inserimento dell'art. 71-vicies semel nella legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n, 29, 4 giugno 2019)

1. Nel capo III-ter del titolo V dopo l'art. 71-vicies della legge regionale n. 40/2005, č inserito il seguente:

«Art. 71-vicies semel (Casa della salute: definizione). - 1. La casa della salute č una struttura polivalente che opera nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

2. Le attivitą della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l'analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.».


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