(Regione Piemonte - Legge regionale n. 15, 9 aprile 2019)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per un importo massimo pari a euro 350.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale, finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.