Piemonte - Legge 15/19 - Articolo 6: Relazione annuale e programmazione delle attività

  Articolo 6 - Relazione annuale e programmazione delle attività

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 15, 9 aprile 2019)

1. L'Osservatorio presenta al consiglio regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, una programmazione delle attività per l'anno successivo.

2. L'Osservatorio entro il primo trimestre di ogni anno presenta, altresì, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.


articolo precedente // articolo successivo