Piemonte - Legge 15/19 - Articolo 5: Composizione e funzionamento dell'Osservatorio

  Articolo 5 - Composizione e funzionamento dell'Osservatorio

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 15, 9 aprile 2019)

1. L'Osservatorio č composto da:

a) l'assessora o l'assessore regionale alla sanitā o una persona sua delegata, che lo presiede;

b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore epidemiologico;

c) una o un dirigente dell'assessorato regionale alla sanitā o una persona sua delegata competente in materia di salute mentale dell'etā evolutiva e dell'adolescenza;

d) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;

e) una o un neuropsichiatra infantile delle Aziende sanitarie regionali;

f) una psicologa o uno psicologo dell'etā evolutiva delle Aziende sanitarie regionali;

g) una o uno psichiatra delle Aziende sanitarie regionali;

h) una persona specializzata in tecnica della riabilitazione delle Aziende sanitarie regionali;

i) una o un pediatra di libera scelta;

l) una o un rappresentante designato dalle associazioni di familiari di persone minori affette da disagio psichico che operano sul territorio regionale.

2. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

3. La partecipazione alle attivitā dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non dā diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

4. L'Osservatorio, previa comunicazione alla giunta regionale, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno.

5. L'Osservatorio č convocato dall'assessora o dall'assessore regionale alla sanitā o da una persona sua delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanitā.


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