(Regione Toscana - Legge n. 12, 21 febbraio 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 (Assistenza specialistica in forma indiretta), che disciplina modalità e criteri per il parziale rimborso della spesa sostenuta per prestazioni assistenziali erogate esclusivamente da centri di altissima specializzazione all'estero;
Considerato quanto segue:
1. la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
2. la tempestività e l'efficacia degli esiti del percorso trapiantologico sono assicurate dalla individuazione del centro trapianti più appropriato rispetto al bisogno terapeutico assistenziale;
3. se i centri collocati nel territorio toscano non sono in grado di rispondere in tempi congrui al bisogno, è necessario rivolgersi a centri trapianto di altre regioni, per cui è opportuno stabilire modalità e criteri per rimborsare le spese di carattere non sanitario che la persona deve affrontare nel recarsi fuori regione;
4. in particolare si prevede che possano essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio fuori regione, al fine di effettuare esami preliminari, tipizzazione tissutale ed iscrizione in lista, interventi di trapianto e ritrapianto, nonchè interventi conseguenti ad eventuali complicanze, oltre che controlli successivi;
5. a tal fine è opportuno definire i requisiti necessari per accedere al rimborso ed indicare la documentazione da presentare per la corresponsione dello stesso da parte dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del richiedente, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le indicazioni inerenti modalità e tempi per la richiesta dei rimborsi, nonchè la documentazione necessaria per accedervi;
6. in coerenza con le finalità assistenziali di cui alla presente legge, è altresì opportuno estendere il rimborso delle medesime spese anche al donatore vivente e suo eventuale accompagnatore.
Approva la presente legge: