(Regione Toscana - Legge n. 12, 21 febbraio 2019)
1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 2 qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) la prestazione non sia erogabile in Regione Toscana per assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianto attivi in ambito regionale;
b) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa regionale per un tempo superiore allo standard, in analogia con il tempo massimo previsto per procedere al trapianto all'estero, in base alle norme vigenti;
c) il paziente, già iscritto in lista regionale per trapianto renale, usufruisca della possibilità di effettuare la seconda iscrizione, per il solo trapianto di rene, in altra lista extra regionale;
d) il paziente giudicato, per ragioni cliniche, non idoneo al trapianto presso un centro trapianti della Toscana, intraprenda un percorso valutativo presso un centro trapianti extra regionale;
e) il paziente minore di età sia già iscritto nella lista nazionale pediatrica o abbia intrapreso il percorso finalizzato a tale iscrizione.
2. L'azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:
a) documentazione del centro di cura ospedaliero extra regionale comprovante l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e gli accertamenti effettuati, nonchè del piano di cura;
b) documentazione comprovante le condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 11;
c) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali ivi compresa la documentazione di cui all'art. 2, comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore.