(Regione Toscana - Legge n. 12, 21 febbraio 2019)
1. Le aziende unitā sanitarie locali, secondo modalitā stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e l'alloggio, correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni d'Italia, nei casi previsti dall'art. 3, comma 1.
2. Le aziende unitā sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fondo sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni d'Italia:
a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista;
b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonchč interventi conseguenti ad eventuali complicanze;
c) controlli successivi.
4. Il rimborso č esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l'intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonchč qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all'eventuale accompagnatore copre, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, lettera b), esclusivamente il giorno dell'intervento ed i due giorni successivi.
6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio č calcolato in complessivi euro 0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.
8. Per il vitto e alloggio č previsto un rimborso giornaliero:
a) non superiore ad euro 200,00, per il paziente con l'accompagnatore;
b) non superiore ad euro 150,00, per il paziente o per l'accompagnatore.
9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio č previsto un rimborso:
a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e non superiore ad euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l'accompagnatore;
b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e non superiore ad euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l'accompagnatore.
10. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell'alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.
11. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge č erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed č determinato sulla base di fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti criteri:
a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98;
b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 e euro 70.000,00;
c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 e euro 100.000,00.
12. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni di etā l'entitā del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, č pari al totale delle spese sostenute.
13. Le fasce economiche e le relative percentuali di riduzione di cui al comma 11 sono adeguate con deliberazione della Giunta regionale in conformitā alle eventuali variazioni delle fasce economiche previste per la compartecipazione degli utenti alla spesa sanitaria.
14. Il rimborso č riconosciuto anche a favore dell'eventuale donatore vivente nonchč del suo eventuale accompagnatore con le stesse modalitā e termini previsti dal presente articolo, a prescindere dalle fasce economiche di cui al comma 11.