Toscana - Legge 66/18 - articolo 6: Autorizzazione all'autoinfusione e all'infusione

  Articolo 6 - Autorizzazione all'autoinfusione e all'infusione

(Regione Toscana - legge regionale n. 66, 28 novembre 2018)

1. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, informa i partecipanti al corso della idoneità ottenuta e rilascia loro l'autorizzazione al l'autoinfusione o all'infusione.

2. L'autorizzazione per l'assistente ad effettuare a domicilio l'infusione di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione è valida esclusivamente nei confronti del paziente indicato nell'autorizzazione stessa.

3. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, su segnalazione del responsabile del Centro, anche a seguito di motivata richiesta del medico di medicina generale del paziente, può sospendere l'autorizzazione, qualora, in occasione delle visite di controllo di cui all'art. 7, comma 6, sia accertata la temporanea inidoneità del paziente al trattamento domiciliare.

4. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria può revocare l'autorizzazione qualora vi sia fondato motivo di ritenere che l'effettuazione del trattamento a domicilio possa risultare pericolosa per l'incolumità del paziente.

5. Qualora il paziente o l'assistente non rispetti le regole di cui all'art. 7, la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria revoca l'autorizzazione.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, comunica al medico di medicina generale del paziente l'esito del corso, il rilascio dell'autorizzazione, nonchè i provvedimenti di sospensione o revoca della stessa.


articolo precedente // articolo successivo