Toscana - Legge 66/18 - articolo 5: Commissione

  Articolo 5 - Commissione

(Regione Toscana - legge regionale n. 66, 28 novembre 2018)

1. Presso l'azienda ospedaliero-universitaria, sede del Centro, è istituita una commissione, nominata dal direttore generale della stessa azienda ospedaliero-universitaria.

2. La commissione è composta:

a) dal responsabile del Centro, che la presiede;

b) da due infermieri del Centro;

e) da un rappresentante della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria;

d) da un rappresentante dell'Associazione Toscana dell'Emofilia.

3. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definisce il programma teorico pratico dei corsi di addestramento e le relative modalità di svolgimento;

b) determina l'ammissione al corso del paziente o del suo assistente, previo accertamento rispettivamente della loro idoneità psicofisica alla pratica della autoinfusione o della infusione, nonchè del tipo e della entità della coagulopatia congenita del paziente;

c) revoca l'ammissione al corso, qualora venga meno l'idoneità di cui alla lettera b);

d) verifica l'idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare rispettivamente l'autoinfusione o l'infusione al termine del corso e, nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, stabilisce un ulteriore periodo di addestramento;

e) predispone la scheda nella quale il paziente o l'assistente è tenuto ad annotare, rispettivamente, subito dopo l'autoinfusione o l'infusione, il tipo ed il lotto del preparato, nonchè il quantitativo usato.

4. La commissione, al termine dei corsi, trasmette alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria una comunicazione, contenente gli esiti della partecipazione ai corsi, il programma effettivamente svolto, nonchè i nominativi degli idonei ad effettuare la terapia domiciliare, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.


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