(Regione Toscana - legge regionale n. 66, 28 novembre 2018)
1. La presente legge detta norme in merito al trattamento domiciliare dell'emofilia nella Regione.
2. Il trattamento dì cui al comma 1 consiste nella somministrazione endovenosa, a scopo terapeutico o profilattico, di concentrati liofilizzati di fattori della coagulazione, plasmaderivati o ottenuti con le tecniche di DNA ricombinante, da parte del paziente stesso o del suo assistente, senza la presenza di personale medico o infermieristico; il trattamento è autorizzato, a seguito di addestramento specifico degli emofilici o coagulopatici e dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi, senza alcun onere a carico dei pazienti, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5.
3. Il trattamento di cui al comma I è effettuato in una delle seguenti situazioni:
a) all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea;
b) in occasione di un evento traumatico;
c) in attuazione di un particolare programma terapeutico, formulato dal responsabile o altro medico del centro di riferimento regionale per le coagulopatie congenite.
4. Nel caso in cui il paziente sia minore di diciotto anni o incapace, è necessaria la presenza dell'assistente riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d).