Toscana - Legge 65/18 - premessa

  Premessa

(Regione Toscana - Legge regionale n. 65, 27 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 62, comma 2, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1. della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n, 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 23 marzo. 201.7, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto.

Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005);

Considerato quanto segue:

1. La zona-distretto č l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunitā, nonchč di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;

2. Con la legge regionale n. 11/2017 si č provveduto a riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali su cui insistono le zone-distretto, producendo una significativa riduzione delle stesse in conseguenza clel processo di riforma dell'organizzazione del sistema sanitario regionale che, con legge regionale n. 84/2015, ha portato il numero delle aziende unitā sanitaria locale da dodici a tre;

3. La legge regionale n. 11/2017 ha espressamente posto in capo al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull'attuazione della legge, nonchč la valutazione dei risultati conseguenti alla revisione operata degli ambiti delle zone-distretto, nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identitā territoriali;

4. In alcune parti del territorio, particolarmente in quelle corrispondenti all'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unitā sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per estensione territoriale e per estensione della rete viaria rispetto alle altre due aziende USL, laddove non si č scelto lo strumento della societā della salute per l'esercizio delle attivitā territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti con la legge regionale n. 11/2017, hanno fatto emergere problematiche in ordine alla necessaria capacitā degli en:ti locali di essere adeguatamente protagonisti nelle scelte demandate alla zona-distretto;

5. Si ritiene pertanto opportuno consentire agli enti locali, inseriti in ambiti in cui non sussistano le societā della salute, di chiedere alla Giunta regionale di riconoscere alle articolazioni territoriali previste all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 11/2017, l'autonomia funzionale in materi.a di programmazione e definizione degli indirizzi. concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociale integrate;

6. E' opportuno, inoltre, al fine di garantire alle articolazioni territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare le stesse di adeguati strumenti, quali una conferenza dell'articolazione territoriale, costituita dai sindaci della medesima, integrata dal direttore generale della azienda USL o suo delegato, con le stesse modalitā di funzionamento previste per la concorrenza zonale integrata, ed un coordinatore individuato dal direttore della zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale;

7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda da parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:


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