(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)
1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
«c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.».
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:
«b-bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell'art. 39, comma 4;».