(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)
1. Il comma 4-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«4-sexies. La commissione di cui al comma 4-quinquies è composta:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.».