Toscana - Legge 40/18 - articolo 6: Regione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2005

  Articolo 6 - Regione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)

1. Il comma 4-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4-sexies. La commissione di cui al comma 4-quinquies è composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.».


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