Toscana - Legge 40/18 - articolo 5: Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005

  Articolo 5 - Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta».

2. Il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un'assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il Dipartimento interaziendale interessato.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. L'assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all'art. 69-quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel Dipartimento, rappresentanti del Dipartimento della medicina generale.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-ter. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell'assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell'assemblea stessa.».

5. Dopo il comma 4-ter dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

6. Al comma 6 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005, le parole: «su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta», sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,».


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