Toscana - Legge 40/18 - articolo 4: Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005

  Articolo 4 - Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)

1. Al comma 1 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonchè, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.».

3. Il comma 3 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.


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