(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)
1. Al comma 1 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonchè, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.».
3. Il comma 3 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.