(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.».
2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.».
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.