Toscana - Legge 40/18 - articolo 16: Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'art. 40

  Articolo 16 - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)

1. L'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto). - 1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a: 

a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;

d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato, all'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'art. 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64-bis e 71-novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.».


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