(Regione Toscana - Legge n. 40, 24 luglio 2018)
1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«3. Il piano di area vasta č proposto, in conformitą con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all'art. 9-ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell'universitą per quanto di competenza.
2. Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«4. Il piano di area vasta č approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.».