(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce e definisce le modalità di funzionamento della rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di seguito denominata rete regionale, che insieme agli enti locali e alle aziende sanitarie rappresenta il sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, l'infrastruttura per la promozione della salute di cui la Regione si avvale per la realizzazione delle politiche disciplinate dalla presente legge.
2. Alla rete regionale possono partecipare gli enti locali, in forma singola o associata, gli istituti scolastici autonomi, le università e ogni altro soggetto pubblico o a promozione pubblica che svolga la propria attività sui temi della promozione della salute o negli ambiti settoriali di cui all'art. 5.
3. Alla rete regionale possono inoltre partecipare soggetti pubblici e privati, con sede nel territorio, che per le proprie finalità sociali e competenze possono contribuire efficacemente alla pianificazione, realizzazione e implementazione di azioni per la promozione della salute e la prevenzione primaria, nonchè allo scambio e diffusione delle migliori pratiche sul territorio.
4. Alla rete regionale si aderisce attraverso la registrazione su una piattaforma regionale aperta, che consente la definizione dei soggetti che vi partecipano, a livello regionale e locale, secondo le modalità definite dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 1.
5. Con i soggetti aderenti alla rete regionale di cui ai commi precedenti, gli enti locali, le aziende sanitarie o le conferenze territoriali sociali e sanitarie possono promuovere e stipulare «Accordi operativi per la salute di comunità», di livello locale, allo scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti, nonchè le modalità per la condivisione di competenze e professionalità, in attuazione dei principi di cui all'art. 4, comma 6. La Giunta regionale può promuovere, per le stesse finalità, «Accordi operativi per la salute di comunità», di livello regionale, anche di tipo settoriale.
6. I contenuti degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di livello locale, di cui al comma 5, sono definiti, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, dai comitati di distretto con il supporto tecnico degli uffici di piano e dei dipartimenti di sanità pubblica, in coerenza con i piani attuativi locali, di cui all'art. 10, comma 3, e avvalendosi delle indicazioni derivanti da profili di salute di comunità elaborati territorialmente e congiuntamente dagli enti locali e dalle aziende sanitarie territoriali. Gli «Accordi operativi locali per la salute di comunità» contribuiscono alla appropriata attuazione locale della strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9, e del piano regionale della prevenzione, di cui all'art. 10. A tale scopo favoriscono l'integrazione delle programmazioni e delle azioni settoriali in capo alle aziende sanitarie e ai diversi servizi delle amministrazioni locali, e valorizzano il contributo dei soggetti del territorio di cui ai commi 2 e 3.
7. Nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità», di cui ai precedenti commi 5 e 6, gli enti locali e le aziende sanitarie territoriali possono istituire tavoli multisettoriali locali di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, per l'integrazione e la cooperazione tra settori, aree, dipartimenti interni agli enti locali e alle aziende sanitarie, e tra questi e i diversi soggetti aderenti agli accordi operativi e alla rete regionale. Con tali soggetti gli enti locali e le aziende sanitarie possono siglare convenzioni operative per lo sviluppo di iniziative volte alla promozione della salute delle comunità locali.
8. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, in attuazione della strategia regionale di cui all'art. 9 e del piano regionale della prevenzione di cui all'art. 10, la Regione promuove e organizza adeguate attività formative e di aggiornamento per il personale e gli operatori dei diversi soggetti pubblici coinvolti negli «Accordi operativi per la salute di comunità» e agisce a favore del rafforzamento operativo dei soggetti stessi.