Emilia-R - Legge 19/18 - Articolo 6: Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione

  Articolo 6 - Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione

(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, di seguito denominato tavolo multisettoriale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, definendone la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, ai sensi del presente articolo. L'istituzione del tavolo multisettoriale avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente la Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 25, comma 7.

2. Il tavolo multisettoriale opera per assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche previste dai singoli strumenti di programmazione settoriale di cui all'art. 5, nonchè per migliorare la cooperazione tra direzioni generali, agenzie e istituti regionali. In particolare, il tavolo multisettoriale interviene per assicurare il coordinamento nella fase preparatoria della strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9, e per monitorarne e valutarne le fasi attuative. Il tavolo multisettoriale può altresì essere coinvolto nella fase preparatoria del piano regionale della prevenzione, di cui all'art. 10.

3. Il tavolo multisettoriale è composto dai rappresentanti di tutte le direzioni generali regionali, dell'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e delle altre agenzie e istituti regionali che svolgono attività connesse alla promozione della salute della popolazione. Alle riunioni del tavolo multisettoriale possono partecipare gli assessori competenti o loro delegati. La partecipazione alle sedute del tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.


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