Emilia-R - Legge 19/18 - Articolo 5: Programmazione integrata delle politiche di prevenzione

  Articolo 5 - Programmazione integrata delle politiche di prevenzione

(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)

1. La Regione realizza la programmazione integrata degli ambiti settoriali, indicati al comma 2, attraverso la strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9.

2. La strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione persegue l'integrazione ed il coordinamento degli obiettivi e delle azioni proposte dalle singole programmazioni regionali relative ai seguenti ambiti settoriali, aventi attinenza con le finalità della presente legge: sanità, welfare, alimentazione, agricoltura e sicurezza dei prodotti e delle filiere alimentari, ambiente, protezione civile, territorio, mobilità, lavoro, istruzione, formazione, cultura, parità di genere, sicurezza e legalità, sviluppo economico, sport e politiche giovanili.

3. Gli strumenti di programmazione regionale relativi ai singoli ambiti settoriali devono in ogni caso prevedere l'attuazione delle strategie integrate finalizzate alla promozione della salute della persona e della comunità e alla prevenzione primaria, in attuazione del principio della promozione della salute e della prevenzione in tutte le politiche, di cui all'art. 4, comma 1.


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