(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)
1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, prendendo in esame periodicamente le evidenze inerenti le realizzazioni e gli impatti prodotti, in particolare sui determinanti di salute e sulla popolazione regionale.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione sul sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, fornendo informazioni sulle attivitą svolte, i soggetti sociali coinvolti, la popolazione interessata, i risultati e gli impatti conseguiti, tenuto conto anche delle risultanze dell'osservatorio permanente di cui all'art. 25, comma 7. La relazione deve evidenziare la congruitą delle politiche realizzate rispetto alle finalitą della presente legge e i benefici conseguiti per la comunitą regionale.
3. In sede di prima applicazione, la Giunta presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione di sintesi sull'attuazione della legge, intermedia rispetto alla cadenza triennale prevista dal comma 2.
4. Le competenti strutture dell'assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge, avvalendosi anche del supporto del tavolo multisettoriale di coordinamento, di cui all'art. 6, e dell'osservatorio permanente di cui all'art. 25, comma 7.
5. La Regione promuove forme di valutazione partecipata della presente legge, coinvolgendo nella elaborazione della relazione di cui al comma 2 i cittadini e i diversi soggetti, tra cui in particolare quelli aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7, che prendono parte a vario titolo agli interventi previsti dalla strategia regionale.