Emilia-R - Legge 19/18 - Articolo 17: Prevenzione attraverso l'alimentazione sana e sicura

  Articolo 17 - Prevenzione attraverso l'alimentazione sana e sicura

(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)

1. La Regione valorizza la centralità dell'alimentazione sana, sicura ed equilibrata ai fini della promozione della salute e della prevenzione primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e per sostenere iniziative adeguate ai territori e alle loro specificità, la Regione valorizza il ruolo dei servizi veterinari pubblici e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, promuove l'adesione alla rete regionale e agli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui all'art. 7, dei soggetti pubblici e privati che operano per la sicurezza degli alimenti e la sana alimentazione, nonchè per la prevenzione delle malattie trasmissibili tramite gli alimenti di origine animale e vegetale, tra cui in particolare i soggetti appartenenti al sistema delle produzioni agricole e zootecniche, della trasformazione e distribuzione alimentare, della tutela dei consumatori, dell'educazione alla alimentazione, in una logica integrata lungo l'intera filiera.

3. La Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, sostiene inoltre gli interventi di sensibilizzazione, informazione, educazione all'alimentazione che si realizzano nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui agli articoli 7 e 13, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva). La Regione valorizza altresì la collaborazione dei centri di riferimento regionale di cui all'art. 13, comma 3, che svolgono interventi di tipo educativo in materia.

4. Gli interventi di cui al comma 3 favoriscono l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali da parte dei cittadini, specialmente di quelli maggiormente esposti a diseguaglianze economiche e sociali, anche attraverso la promozione della conoscenza e del consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto delle corrette pratiche agricole e zootecniche, di trasformazione, di conservazione e di sostenibilità ambientale.


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