(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 19, 5 dicembre 2018)
1. Il piano regionale della prevenzione è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, dopo aver informato tutte le commissioni assembleari interessate, nonchè a seguito di consultazioni che coinvolgano in particolare gli enti locali, le conferenze territoriali sociali e sanitarie e i soggetti componenti della rete regionale, di cui all'art. 7. Per la predisposizione del piano regionale della prevenzione la Giunta può avvalersi del contributo del tavolo multisettoriale di cui all'art. 6.
2. In attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal piano nazionale della prevenzione (PNP) e nel rispetto degli accordi o intese tra Stato e regioni in materia, il piano regionale della prevenzione:
a) tiene conto della strategia regionale e ne attua le priorità;
b) individua le priorità di intervento, le azioni necessarie alla promozione della salute e alla prevenzione, le responsabilità operative per l'attuazione delle azioni previste, i gruppi o i territori target, gli approcci trasversali agli ambiti settoriali, le azioni richieste per assicurare la partecipazione dei cittadini, i risultati attesi ed i relativi indicatori per la valutazione del miglioramento degli standard di salute nella popolazione e le eventuali attività di riprogrammazione delle azioni.
3. Gli obiettivi e le azioni previste dal piano regionale della prevenzione sono assunti e integrati nei piani attuativi locali, nei piani di zona e negli obiettivi di mandato delle direzioni generali delle aziende sanitarie, allo scopo di coordinare efficacemente gli interventi e valorizzare le diverse risorse del territorio, secondo i principi di approccio multisettoriale e trasversale di cui all'art. 4.
4. Per l'attuazione delle finalità della presente legge e delle azioni individuate nell'ambito della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, la Regione può concedere contributi ai soggetti aderenti alla rete regionale o nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui all'art. 7. Con proprio atto la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione.