(Regione Trentino-Alto Adige - Legge regionale n. 4, 7 agosto 2018)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale»;
b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 01 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonchè delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modificazioni, la Regione promuove il risparmio previdenziale e l'accesso alle forme di assistenza mutualistica, nonchè di sanità integrativa, che abbiano tra le proprie finalità anche la tutela della non autosufficienza, al fine di dare sicurezza e serenità durante la vita e nella vecchiaia a tutti/e i/le cittadini/e del territorio. In particolare la Regione interviene a sostenere e a promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a Fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali.»;
c) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione»;
1.2. il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, anche attraverso l'erogazione di servizi amministrativi-contabili per i Fondi stessi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti e con regolamento regionale. Il regolamento disciplina altresì quant'altro si renda necessario per l'applicazione della presente legge.»;
d) all'articolo 1-bis comma 2 le parole «Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo» sono sostituite dalle parole: «I Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo»;
e) l'articolo 2 è abrogato;
f) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. al comma 1 le parole «, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo-contabile» sono sostituite dalle parole: «, al sostegno e alla promozione della previdenza complementare»;
1.2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:
a) offrire, tramite apposita convenzione con i Fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;
b) offrire ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili di cui alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi;
c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;
d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;
e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonchè connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili;
f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;
g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi, anche associativi o mutualistici;
h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonchè di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;
i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome.»;
1.3. il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate»;
1.2. il comma 1 è abrogato;
h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. nella rubrica le parole: «della Regione» sono soppresse;
1.2. l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:»;
1.3. al comma 1 lettera a) le parole «situazioni economiche e familiari degli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e»;
1.4. al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;»;
i) all'articolo 8 comma 1 le parole «Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio» sono sostituite dalle parole: «La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio»;
l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare)
1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle province di Trento e Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa.
2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:
a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla «coordinatore/trice» pro-tempore della società;
c) da due rappresentanti della Regione;
d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;
e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.
3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.»;
m) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
«Art. 8-ter (Comitato di sviluppo della previdenza complementare)
1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della previdenza complementare quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i Fondi pensione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 3, nonchè quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.
2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla «coordinatore/trice» pro-tempore della società di cui all'articolo 3;
c) dai/dalle rappresentanti dei Fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) in relazione al numero di aderenti;
d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
e) da un/una rappresentante per ogni provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;
g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.
3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del numero dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lettera c) sono stabiliti con regolamento regionale.»;
n) all'articolo 9 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
2. In attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2015, n. 75 e successive modificazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione